ARTICOLO 1
E’ costituita L’UNIONE SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA della Provincia di Palermo che
ha‚ come sigla U.TI.FARMA..
L’Unione è apolitica; non ha né può avere vincoli con partiti politici.
La sua sede é in Palermo‚ Piazza Don Bosco‚ 6; la sua durata é di anni 10 rinnovabili di 10 anni in
10 anni se non se ne deliberi lo scioglimento a norma del presente statuto.
S C O P I
ARTICOLO 2
L’Unione ha come scopi:
a) la tutela e la difesa degli interessi professionali ed economici dei Titolari di Farmacia
b) la stipula di eventuali convenzioni relative alla attività professionale degli Associati;
c) la designazione o la nomina di propri rappresentanti o delegati in consessi‚ Organi‚
Commissioni‚ Enti per cui la rappresentanza degli interessi generali degli esercenti il servizio
farmaceutico sia richiesta ed ammessa;
d) l’apprestamento dei servizi di interesse generale necessari al conseguimento dello scopo che
l’Unione si prefigge‚ nonché l’assistenza tecnica‚ sindacale‚ amministrativa‚ previdenziale‚
fiscale e legale per i singoli Soci;
e) curare i rapporti con l’Ordine dei Farmacisti‚ con le Organizzazioni di categoria provinciali‚
regionali e nazionali‚ con le strutture centrali e periferiche del Servizio Sanitario e con qualsiasi
Organo pubblico o privato venisse in rapporto l’Unione per questioni attinenti l’attività
farmaceutica;
f) l’espletamento di ogni altro compito che dalla legge o dal deliberato della Assemblea sia ad essa
affidato.
L’Unione non ha‚ né può avere fini di lucro.
S O C I
ARTICOLO 3
Possono essere Soci sia persone fisiche che società di persone o di capitali titolari o gestrici di
farmacia ai sensi di legge‚ ubicate nella provincia di Palermo.
Le società titolari o gestrici di farmacia devono comunicare all’Associazione l’elenco dei soci ed
ogni loro variazione e sono rappresentate da un componente degli organi sociali delle stesse‚ purché
Farmacista iscritto all’Albo‚ oppure dal direttore responsabile delle singole Farmacie di cui al
comma 3 dell’articolo 7 della Legge 8 novembre 1991‚ n. 362‚ e successive modificazioni. Il
rappresentante della società titolare di farmacia o gestrice di farmacia esercita i diritti di elettorato
attivo e passivo in seno all’Associazione. Nei rapporti con l’Associazione viene considerato urbano
o rurale‚ in relazione alle caratteristiche della farmacia della quale è socio.
Ciascun socio ha diritto ad un voto per ciascuna farmacia gestita con i limiti di seguito indicati. Al
solo fine del calcolo dei voti nelle deliberazioni e nell’Assemblea elettiva‚ le società Titolari o
gestrici di più farmacie aderenti‚ anche tra loro correlate e collegate direttamente o indirettamente o
tramite società controllate o partecipate‚ non possono rappresentare più del 5% degli associati.
L’Associazione non può associare farmacie operanti sul territorio di altre provincie‚ ovvero di altre
Regioni‚ fatta eccezione per quanto previsto dal comma successivo.
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Nel caso in cui manifestino la volontà di aderire all’Associazione‚ società Titolari o gestrici di più
farmacie situate in diverse provincie‚ queste sono tenute ad aderire a tutte le Associazioni ove hanno
sede le farmacie possedute‚ alle condizioni rappresentative e partecipative stabilite dalle singole
Associazioni provinciali‚ fermo restando che i contributi dovuti da detti titolari saranno calcolati in
ciascuna provincia in base a tutte le farmacie possedute nel territorio di competenza.
La qualità di socio si acquista o con la sottoscrizione dell’atto costitutivo o con espressa richiesta
formulata‚ successivamente alla data della legale costituzione‚ con lettera sottoscritta contenente la
dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale e di aderirvi in ogni sua parte e senza
riserva alcuna.
L’ammissione all’Unione di coloro che ne facciano richiesta viene deliberata dal Consiglio
Direttivo entro il termine di giorni 60 dalla data di presentazione della domanda.
Trascorso tale termine senza che sia stata notificata alcuna decisione la domanda si intende
automaticamente accettata ed il richiedente acquista la piena qualità di socio.
Il rigetto da parte del Consiglio Direttivo della domanda di adesione dovrà essere motivato e
comunicato all’interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ricezione.
Contro il provvedimento che nega l’ammissione all’Unione é consentito ricorrere all’Assemblea dei
Soci entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda.
L’assemblea dovrà essere riunita per decidere in merito entro e non oltre 60 giorni dalla data di
presentazione del ricorso stesso.
Trascorso tale termine senza che sia stata adottata alcuna decisione il ricorso si intende accettato ed
il richiedente acquista la piena qualità di socio.
Con l’adesione i Soci conferiscono all’Unione i poteri di rappresentanza presso tutte le Autorità‚
Enti‚ ed Uffici con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative.
Con l’adesione i soci danno altresì ampio mandato agli organi della Unione di stipulare contratti
collettivi di lavoro con le organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché di aderire ad organizzazioni
provinciali‚ regionali e nazionali. Il socio non potrà successivamente aderire ad altra organizzazione
provinciale sindacale di categoria.
I soci hanno l’obbligo di uniformarsi ed osservare le deliberazioni della assemblea nonché le
deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Le violazioni di tali obblighi saranno valutate dal Consiglio Direttivo ed il socio responsabile potrà
essere deferito al collegio dei Probiviri.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare soci onorari.
Ogni socio é tenuto a versare regolarmente i contributi associativi nella misura e con le modalità
che saranno deliberate anno per anno dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’assemblea.
La qualità di socio si perde:
a) per perdita dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo;
b) per mancato pagamento dei contributi associativi sindacali protrattosi per giorni 60 dopo il
formale invito del Consiglio Direttivo;
c) per radiazione in caso di comportamento contrario allo statuto con deliberazione dell’assemblea;
d) per recessione.
La perdita della qualità di socio‚ anche se avvenuta per recesso‚ importa la rinuncia ad ogni diritto
sul patrimonio sociale.
ORGANI DELL’UNIONE
ARTICOLO 4
Sono organi dell’Unione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
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c) il Consiglio dei Rurali;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) il Collegio dei Probiviri.
DELL’ASSEMBLEA
ARTICOLO 5
L’assemblea é costituita da tutti gli iscritti all’Unione.
Essa viene convocata dal Presidente dell’Unione con avviso spedito per raccomandata almeno 15
giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza l’avviso potrà essere spedito 5
giorni prima della data fissata a mezzo raccomandata espresso.
Tale avviso dovrà indicare la data e l’ora della riunione‚ in 1^ ed in 2^ convocazione‚ nonché la
sede delle riunioni e gli argomenti da trattare.
Le Assemblee ordinarie sono convocate:
entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno per l’esame dell’attività svolta e da svolgere;
per il rinnovo delle cariche sociali‚ ad ogni triennio‚ almeno 20 giorni prima della scadenza delle
stesse.
Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate‚ sempre dal Presidente‚ tutte le volte che
quest’ultimo lo riterrà opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo dei Componenti il
Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri o di un
decimo degli iscritti entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
In tale ipotesi l’Ordine del giorno dovrà indicare esclusivamente l’argomento o gli argomenti per i
quali è stata formulata la richiesta di convocazione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno presiedute dal Presidente dell’Unione‚ in sua
assenza dal Vice Presidente –Vicario e in assenza di entrambi da un socio designato dall’assemblea‚
e saranno valide‚ in 1^ convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e le
deliberazioni saranno valide se adottate a maggioranza di voti.
In 2^ convocazione l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le
deliberazioni saranno valide se adottate a maggioranza di voti.
Le votazioni saranno fatte per alzata di mano o per appello nominale‚ o‚ su richiesta di almeno un
quinto dei presenti‚ a scrutinio segreto.
All’inizio di ogni assemblea il Presidente avrà cura di nominare‚ tra i presenti‚ due scrutatori.
Espleterà le mansioni di segretario dell’assemblea il segretario del Consiglio Direttivo; in sua
assenza il Presidente nominerà un segretario tra i presenti.
Le deliberazioni riguardanti sia il ricorso avverso il rigetto della domanda di iscrizione sia la
radiazione del socio dell’Unione saranno adottate a scrutinio segreto.
L’assemblea esprime il proprio parere e delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame;
presenta mozioni; elegge il Consiglio Direttivo‚ il Collegio dei Sindaci‚ il Collegio dei Probiviri.
I soci Rurali oltre ad leggere il Consiglio Direttivo‚ il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri
eleggeranno anche il Consiglio dei Rurali.
Il primo Consiglio dei Rurali sarà nominato in seno all’atto costitutivo.
L’assemblea delibera sulle eventuali modifiche da apportare al presente Statuto; delibera
sull’eventuale scioglimento dell’Unione ed in tal caso provvederà alla nomina dei liquidatori‚
determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione stessa.
Per lo scioglimento dell’Unione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e per
le modifiche Statutarie occorre il voto favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea potrà approntare norme regolamentari per l’applicazione del presente statuto.
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E’ ammessa una sola delega rappresentativa per ogni socio presente all’Assemblea‚ tranne per
l’assemblea elettiva in cui l’esercizio del voto é strettamente personale.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 6
Il Consiglio Direttivo é composto da 12 componenti e dal Dirigente dei Rurali; viene eletto
dall’Assemblea ad eccezione del Dirigente dei Rurali che viene eletto dall’Assemblea dei Soci
Rurali.
La carica di componente del Consiglio Direttivo é incompatibile con quella di componente del
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti.
Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti e le
deliberazioni prese sono valide con la maggioranza dei presenti; a parità dei voti palesi prevale
quello del Presidente‚ nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta in
votazione si intende respinta.
Il Consiglio neoeletto si riunisce‚ la prima volta‚ entro 8 giorni dalla avvenuta elezione‚ su
convocazione del Consigliere più anziano di età‚ ed elegge nel proprio seno il Presidente‚ uno dei
due Vice-Presidenti‚ che svolgerà le funzioni di vicario‚ il Segretario ed il Tesoriere.
Il Dirigente dei Rurali é di diritto uno dei Vice-Presidenti del Consiglio.
Le votazioni per la nomina del Presidente‚ del Vice-Presidente Vicaro‚ del Segretario e del
Tesoriere vanno fatte a scrutinio segreto e distintamente per ogni carica.
I componenti che prima della scadenza si dimettano o decadano verranno sostituiti dai soci che in
sede di elezione del Consiglio Direttivo hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente
dopo gli eletti alla carica di componenti del Consiglio Direttivo‚ ove vi siano; e ciò fino ad un
massimo di sei sostituzioni.
I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei primi eletti.
In caso di mancanza di sostituti il Consiglio Direttivo decadrà quando il numero dei suoi
Componenti diverrà inferiore a sette e allora dovrà essere convocata l’Assemblea straordinaria per
le nuove elezioni.
Il componente del Consiglio che senza giustificati motivi si assentasse dalle riunioni del Consiglio
per tre volte consecutive sarà dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso e sostituito
a norma dei precedenti commi.
Alle riunioni del Consiglio direttivo non é ammessa delega.
Il Consiglio è‚ presieduto dal Presidente o‚ in sua assenza o impedimento‚ nell’ordine‚ dal Vice-
Presidente-Vicario‚ dal Vice-Presidente-Rurale‚ dal Consigliere più anziano di età presente alla
riunione che non sia né il Segretario né il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o‚ in sua assenza o impedimento‚ dal Vice-
Presidente-Vicario e in assenza o impedimento dei suddetti dall’altro Vice-Presidente‚ con modalità
tali che tutti i componenti ne abbiano sicura conoscenza.
Su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio deve essere riunito
entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
Il Consiglio si riunisce normalmente almeno una volta al mese.
Alle adunanze del Consiglio Direttivo devono essere invitati a partecipare‚ senza voto deliberativo‚
il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Sono compiti del Consiglio:
a) operare per il conseguimento degli scopi e delle finalità statutarie;
b) stabilire annualmente i contributi sindacali e le modalità di esazione;
c) procedere alla iscrizione e alla cancellazione dei soci e nominare soci onorari;
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d) assumere‚ determinare le retribuzioni e licenziare il personale‚ nonché nominare determinarne
gli emolumenti e licenziare i consulenti;
e) amministrare il patrimonio sociale;
f) predisporre la relazione morale e finanziaria nonché i bilanci consuntivi e preventivi da
presentare all’assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
g) nominare Commissioni tecniche e coordinare il funzionamento;
h) designare i nominativi in rappresentanza dell’Unione a Consessi‚ Commissioni‚ Organi ed Enti;
i) deliberare‚ se ritenuto opportuno‚ l’istituzione di un giornale sindacale;
l) deliberare l’istituzione di un Albo dei Soci dell’Unione;
m) espletare ogni altro compito che dalla Legge o dal deliberato assembleare sia ad esso
direttamente affidato nonché esercitare tutte le mansioni che nel presente statuto non fossero di
pertinenza di altri Organi sociali.
DEL CONSIGLIO DEI RURALI
ARTICOLO 7
Il Consiglio dei Rurali è costituito da cinque membri eletti dall’Assemblea dei Soci Rurali costituita
e deliberante con le modalità di cui all’articolo 5 per quanto applicabili.
Esso elegge nel suo seno il Dirigente che di diritto fa parte del Consiglio dell’Unione con la carica
di Vice-Presidente nonché il Segretario del Consiglio dei Rurali stesso.
Detto Consiglio ha il compito di interessarsi dei problemi inerenti l’attività dei soci rurali.
I componenti che prima della scadenza si dimettano o decadano verranno sostituiti dai soci che in
sede di elezione abbiano riportato il maggior numero di voti immediatamente dopo gli eletti alla
carica‚ ove vi siano e ciò fino ad un massimo di due sostituzioni.
I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei primi eletti.
In caso di mancanza di sostituti il Consiglio decadrà quando il numero dei suoi componenti diverrà
inferiore a 3 e in tal caso dovrà essere convocata l’assemblea straordinaria dei soci rurali per le
nuove elezioni.
Il componente del Consiglio che senza giustificati motivi si assentasse dalle riunioni per tre volte
consecutive sarà dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio stesso e sostituito a norma dei
precedenti commi.
Alle riunioni del Consiglio non è ammessa delega.
Il Consiglio è convocato dal Dirigente almeno ogni quadrimestre.
DEL PRESIDENTE
ARTICOLO 8
Il Presidente del consiglio Direttivo è il Presidente dell’Unione ed esercita le mansioni previste dal
presente statuto e dalla legge.
Ha la firma sociale.
Rappresenta l’U.TI.FARMA. a tutti gli effetti di legge.
In caso di assenza o impedimento del Presidente‚ la rappresentanza sociale dell’Unione e le funzioni
connessevi vengono assunte dal Vice-Presidente-Vicario.
DEL COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 9
6
Il Collegio dei sindaci è costituito da cinque componenti: tre effettivi e due supplenti eletti
dall’assemblea dei soci.
I sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio neoeletto si riunisce‚ la prima volta‚ entro 8 giorni dall’avvenuta elezione‚ su
convocazione del Sindaco effettivo più anziano di età‚ per eleggere nel proprio seno il Presidente.
Compiti dei Sindaci sono:
a) controllare la contabilità dell’Unione;
b) fare eventuali rilievi al Consiglio Direttivo;
c) presentare una relazione annuale all’Assemblea;
d) svolgere tutte le altre funzioni previste dalla legge.
DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 10
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’assemblea dei soci.
I Probiviri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio neoeletto si riunisce la prima volta entro 8 giorni dall’avvenuta elezione‚ su
convocazione del Probiviro più anziano di età per eleggere nel proprio seno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le questioni che potessero sorgere per ogni tipo di
rapporto‚ tra gli iscritti e gli Organi dell’Unione anche discendenti dalla non ottemperanza delle
disposizioni sindacali‚ nonché le questioni riguardanti l’applicazione del presente statuto.
Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza di voti e sentiti sempre gli interessati.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri può essere inoltrato ricorso all’Assemblea dei soci nel
termine di giorni 30 dalla ricezione del deliberato.
Il ricorso all’assemblea ha effetto sospensivo della delibera del Collegio dei Probiviri.
L’assemblea dei soci dovrà adottare una decisione sul ricorso entro e non oltre 60 giorni dalla data
di presentazione del ricorso stesso.
Il Collegio dei probiviri non può giudicare un suo componente‚ in tal caso l’Assemblea dei soci
provvederà a sostituire temporaneamente il Probiviro in questione.
PATRIMONIO SOCIALE
ARTICOLO 11
Il patrimonio sociale è formato:
a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell’Unione;
b) dalle somme acquisite al patrimonio fino a che non siano erogate.
DELLE ENTRATE
ARTICOLO 12
I proventi dell’Unione sono costituiti:
a) dai contributi ordinari e straordinari annuali;
b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
c) da quant’altro potrà pervenire per norme o convenzioni da Enti o Organi pubblici o privati.
DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA CONTABILITA’
ARTICOLO 13
7
Il Segretario del Consiglio Direttivo è responsabile del regolare andamento dell’Ufficio
dell’Unione.
Ad esso sono affidati l’archivio‚ i libri dei verbali delle adunanze del consiglio Direttivo e delle
Assemblee‚ il libro delle delibere‚ nonché gli altri libri ritenuti utili dal Consiglio stesso.
Spetta al Segretario l’autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a
pubblici Uffici o‚ nei casi consentiti‚ ai singoli interessati.
In caso di assenza o impedimento il Segretario è sostituito dal Consigliere meno anziano di età che
non rivesta alcuna carica.
Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà
dell’Unione nonché dei depositi e dei conti correnti postali e bancari.
Il prelievo di tali somme sarà regolamentato da norme dettate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere provvede alle riscossioni delle entrate dell’Unione; paga i mandati spediti dal
Presidente o‚ in sua assenza dal Vice-Presidente-Vicario e controfirmati dal Segretario entro i limiti
degli stanziamenti del bilancio.
Il Consiglio Direttivo redigerà un rendiconto con regolare bilancio da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
Per la compilazione del rendiconto annuale nonché per la tenuta della contabilità nel suo complesso
dovranno essere seguite le norme di legge riguardanti la formulazione dei bilanci.
I registri sociali e contabili dovranno essere vidimati a norma di legge.
DELLE CARICHE SOCIALI E RELATIVE MODALITA’ ELETTORALI
ARTICOLO 14
Tutte le cariche sociali hanno la durata di anni tre.
Le cariche sociali sono gratuite; spetta soltanto il rimborso delle spese effettuate per l’adempimento
delle funzioni inerenti la carica.
Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali avranno la durata di ore otto consecutive
giornaliere e per due giorni consecutivi di cui uno festivo.
Almeno sessanta giorni prima della scadenza delle cariche sociali‚ il Consiglio Direttivo‚ a mezzo
lettera raccomandata‚ inviterà i soci a presentare la propria eventuale candidatura alle elezioni.
Dette candidature dovranno pervenire alla Segreteria dell’Unione entro e non oltre trenta giorni‚
pena l’esclusione‚ dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma precedente.
Ogni elettore potrà votare:
un massimo di otto nominativi per il Consiglio Direttivo;
un massimo di tre nominativo per il Consiglio dei Rurali;
un massimo di due nominativi per il Collegio Sindacale;
un massimo di due nominativi per il Collegio dei Probiviri.
Per quanto riguarda il Collegio sindacale i tre candidati che avranno ottenuto i maggiori voti
saranno i sindaci effettivi; il quarto ed il quinto saranno sindaci supplenti.
DELLE COMMISSIONI TECNICHE
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo nominerà Commissioni Tecniche per lo studio dei problemi della Categoria.
Ogni Commissione dovrà essere composta almeno da cinque membri‚ che nomineranno‚ tra di loro
il Presidente ed il Segretario.
Le Commissioni si riuniranno su convocazione dei Presidenti delle stesse o su convocazione del
Presidente dell’Unione.
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Periodicamente il Consiglio Direttivo convocherà le Commissioni o i Presidenti delle stesse per
essere informato sull’attività svolta nonché proporre quella da svolgere.
I pareri e le proposte delle Commissioni Tecniche saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio
Direttivo.
In tali riunioni saranno invitati i componenti della Commissione interessata.
I componenti le Commissioni potranno essere invitati a partecipare‚ con voto consultivo alle sedute
del Consiglio Direttivo.